La citazione è contenuta all’interno del Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni studentesche e corrisponde alla seconda parte del co.4 dell’art.5.
Si legge, per esteso, che: “La Commissione competente in materia di attività culturali e sociali delle associazioni studentesche è chiamata a deliberare nei casi di mancanza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del presente Regolamento non verificabili d’ufficio. La Commissione può effettuare monitoraggi sulle attività poste in essere e sulla condotta degli associati, avvalendosi del supporto dell’Ufficio competente in materia di diritto allo studio”.
La composizione della Commissione in materia di attività culturali e sociali è stabilita dall’art. 2 del Regolamento per le iniziative culturali e sociali degli studenti dove si legge che “per l’utilizzazione dei Fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, è costituita un’apposita commissione del Consiglio di Amministrazione composta da: i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione in numero non inferiore a due e pari numero di rappresentanti dei docenti scelti dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti”.
La Commissione indicata dal Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, essendo quella prevista per le attività culturali e sociali delle associazioni, è composta da due docenti e dalla rappresentanza studentesca eletta in Consiglio di Amministrazione, rispettivamente di Studenti Unisa e Progetto Unisa.
Essendo la norma inserita all’interno del Regolamento per l’iscrizione all’Albo, “le attività poste in essere” non sono le attività culturali che le associazioni studentesche che partecipano al Bando per i progetti culturali sono tenute a svolgere secondo specifici passaggi, ma qualsiasi tipo di attività. Se la Commissione può effettuare monitoraggi sulle condotte dellɜ associatɜ vuol dire che la stessa è messa nella posizione di conoscere tuttɜ lɜ associatɜ di tutte le associazioni: questo significa che le schede compilate dallɜ studentɜ, e inserite sulla piattaforma ai fini dell’iscrizione dell’associazione all’Albo, non saranno accessibili unicamente ai fini del controllo della regolarità delle iscrizioni ai corsi di laurea, ma anche ai fini conoscitivi della composizione di tutte le associazioni da parte della stessa Commissione che potrà riservarsi il diritto di esercitare in qualsiasi momento l’attività di monitoraggio.
Non specificare le condizioni che possono comportare lo svolgersi delle attività di monitoraggio, significa concedere alla Commissione totale discrezionalità di intervento.
Per chi volesse suggerire che il potere di monitoraggio sarebbe esercitabile solo nei casi degli artt. 2 e 3 del Regolamento (perché facenti parte dello stesso comma), facciamo presente che gli artt. 2 e 3 riguardano i requisiti formali degli Statuti e dei Regolamenti, che chiaramente non hanno niente a che a vedere né con le attività poste in essere né con le condotte dellɜ associatɜ. L’appartenenza allo stesso comma, in questo caso, non definisce alcun significato unico della norma.
“Monitorare attività e condotta” significa legittimare un potere di controllo da esercitare nei corridoi. Essendo la Commissione composta dalla rappresentanza studentesca, si può facilmente desumere che la norma approvata legittimi la rappresentanza eletta in Consiglio di Amministrazione ad intromettersi nelle vicissitudini delle altre realtà associative.
Lɜ studentɜ che aderiscono alle associazioni studentesche dovrebbero essere messɜ al corrente che, secondo il Regolamento, le loro condotte possono essere soggette ad attività di monitoraggio.
L’art.5 non specifica sulla base di quali criteri la Commissione potrebbe voler effettuare i monitoraggi, ma lo scopo degli stessi è rinvenibile dall’art.7 che disciplina la cancellazione dell’associazione dall’Albo. Secondo l’art.7 del Regolamento, infatti, la Commissione può valutare la cancellazione nei casi di: d)mancato rispetto delle finalità statutarie dell’Associazione o degli obblighi previsti nel Regolamento; e)comprovati atti e comportamenti lesivi dell’immagine e/o degli interessi dell’Università degli Studi di Salerno, della Comunità studentesca o della Comunità universitaria ovvero dell’immagine, degli interessi, della dignità di soggetti terzi in genere, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti di Ateneo; f)irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall’Università; g)mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese, nei tempi e con le modalità stabiliti nel relativo bando e/o nei provvedimenti assegnazione; h)altri gravi motivi.
Le irregolarità nella gestione delle risorse messe a disposizione dall’Università (lettera f), così come la mancata presentazione, in relazione ai finanziamenti ottenuti, del rendiconto e dei documenti giustificativi delle spese (lettera g) sono gli unici motivi che possono trovare giustificazione per un intervento diretto da parte dell’Università oltre ad essere gli unici due punti facilmente verificabili da parte dell’Ateneo. Essendo, infatti, risorse che l’Università mette a disposizione delle associazioni, nei confronti delle quali richiede determinati specifici obblighi formali, l’Ateneo ha la possibilità di verificare con esattezza i mancati obblighi delle associazioni e, quindi, di prevedere conseguenze in termini di cancellazione dall’Albo. Gli altri punti (in particolare lettere e,h) si prestano ad evidenti interpretazioni: gli interessi della classe studentesca, così come quelli dell’Università, sono e possono essere tanti e individuabili a seconda delle circostanze. Persino una contestazione può rientrare come evento contrario agli interessi dell’Università oppure lesivi dell’immagine di terzi. Il giudizio che una Commissione interna all’Ateneo (formata da rappresentanti che hanno interesse ad andare contro alcune realtà) può fornire su quali azioni e condotte siano effettivamente lesive è solo un giudizio politico, e non giuridico. Se tale giudizio provoca una conseguenza tangibile per l’associazione (la cancellazione dall’Albo e il divieto di iscriversi per due anni) allora significa che si sta anteponendo un giudizio politico (e quindi opinabile) a un giudizio giuridico. Il giudizio politico non è fonte di alcuna garanzia, visto che è frutto di considerazioni discrezionali e non automatiche (come sarebbero i requisiti formali).
Nel momento in cui è prevista una punizione, che è la cancellazione dall’Albo, e l’esclusione dall’Albo comporta automaticamente anche l’impossibilità di partecipare al Bando Spazi e al Bando per le iniziative culturali, è chiaro che si stia cercando di esercitare un potere di controllo non solo sulle attività poste in essere dalle associazioni ma su ciò che effettivamente le associazioni sono e sul loro modo di relazionarsi con il contesto universitario. Nessuna possibilità è fornita all’associazione attenzionata di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Nessun contraddittorio è garantito.
È da notare come si sia scelta la dicitura “Comunità studentesca” anziché “studentɜ”: questɜ ultimɜ denunciano spesso azioni di bullismo e sopraffazione ad opera di associazioni studentesche. Se ci fosse davvero la possibilità di impedire l’iscrizione all’Albo alle associazioni contro le quali arrivano denunce di studentɜ, forse all’interno dell’Albo non ci sarebbero tutte le attuali realtà. Parlare, invece, in termini di “interessi della classe studentesca” significa dire tutto e il contrario di tutto essendo, anche questo, soggetto a interpretazione a seconda dei casi.
Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione senza che il Consiglio degli Studenti sentisse la necessità di esprimere alcun parere al riguardo. Oltre a ritenersi del tutto insensato il ragionamento secondo il quale lɜ rappresentanti elettɜ sarebbero rappresentanti dellɜ studentɜ e non delle associazioni studentesche, è chiaro che se le associazioni di rappresentanza non hanno avvertito alcuna criticità su un passaggio del genere è solo perché si sentono garantite e protette, nell’ambito dell’appartenenza o della vicinanza ad una coalizione, dallə rappresentante di riferimento elettə in Consiglio di Amministrazione. E questo dimostra ancora una volta come la rappresentanza studentesca affronti le questioni in modo egocentrico ed egoriferito riscontrando criticità soltanto se relative alla propria organizzazione. Dimostra anche come il Consiglio degli Studenti non sia mai stato reso il reale luogo di confronto tra le realtà associative, preferendo sempre separate sedi in cui discutere apertamente delle questioni.
Ma la norma è chiara: le condotte dellɜ studentɜ dellɜ associazioni potranno essere oggetto di attività di monitoraggio e non esprimersi su un passaggio del genere significa non fare gli interessi di chi, da semplice studentə, aderisce ad un’associazione senza immaginare minimamente di poter essere attenzionatɜ per le proprie condotte.
È utile, infine, ricordare che le norme sono valutabili, criticabili e applicabili secondo il significato che le stesse esprimono e non secondo la buona fede o presunta bontà di chi le ha scritte e approvate. Le disposizioni hanno natura propria, perciò anche se la norma in esame dovesse andare incontro a una prassi di applicazione restrittiva (esercitando attività di monitoraggio soltanto in caso di attività finanziate dall’Università) nulla potrebbe vietare, in ogni caso, l’applicazione di un potere che è, ormai, previsto, e che meriterebbe un’attenzione pubblica che ad oggi nessunə gli ha dato.
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